Fino a ieri, questo significava: niente agibilità = difficoltà a vendere, problemi con la banca per il mutuo, rischi in fase di rogito.
Ma oggi la legge regionale cambia le carte in tavola.
Cosa prevede la Legge Salva Casa Sardegna?La Legge 18/2025 interviene in maniera molto concreta sul tema dell’agibilità. In particolare,
l’articolo 7-quater introduce la possibilità di ottenere l’agibilità anche in deroga ai parametri nazionali,
purché si rientri in determinati casi ben precisi.
In parole semplici:
non serve sempre arrivare a 2,70 m, in alcuni casi
basta che l’altezza interna sia pari o superiore a 2,40 m, oppure che siano presenti altri elementi che garantiscono condizioni igieniche accettabili.
Vediamoli uno per uno...
Quando puoi ottenere agibilità anche con soffitti inferiori a 2,70 m. 1.Edifici vincolati o di pregio storico-architettonicoSe l'immobile è sottoposto a vincolo (ex D.Lgs. 42/2004) oppure è considerato di pregio architettonico,
non si applicano le altezze standard. In questi casi:
- si può mantenere l’altezza originaria, anche inferiore ai 2,40 m;
- non è richiesta alcuna modifica strutturale;
- serve però una documentazione tecnica che dimostri la legittimità e la tipologia dell’edificio.
Esempio pratico: una casa nel centro storico di Bosa, costruita nel 1935, con soffitti a 2,35 m. È vincolata per motivi architettonici. Con la nuova legge, si può ottenere l’agibilità senza alzare i solai.
2.Case nei centri storici o in zona ruraleSe l’immobile si trova in:
- zona omogenea A (centri storici);
- zona agricola o insediamento sparso;
...allora vale una
deroga parziale:
- se l’edificio ha tipologia costruttiva tradizionale, si mantiene l’altezza esistente;
- se non ha valore tipologico, si accetta comunque una soglia minima di 2,40 m.
Esempio pratico: un appartamento del 1970 in un paese della Barbagia, con soffitti a 2,50 m. Non è vincolato, ma si trova in zona A e ha impianto tipico. Si può ottenere l’agibilità mantenendo la misura.
3.
Edifici esistenti al 24 maggio 2024La legge introduce una soglia temporale chiara: se l’edificio è stato costruito
prima del 24 maggio 2024, e:
- è dotato di titolo edilizio regolare (o sanatoria);
- è in buone condizioni igienico-sanitarie;
...allora si può
ottenere agibilità anche con altezza ≥ 2,40 m.
Esempio pratico: una casa costruita nel 2005, con soffitti a 2,45 m. Ha permesso di costruire, è in regola, e ha ventilazione naturale. Oggi può ottenere l’agibilità senza interventi.
4.
Recupero edilizio con relazione tecnica asseverata- In tutti gli altri casi, la legge apre comunque uno spiraglio. Se si riesce a dimostrare, tramite un tecnico abilitato, che le condizioni igienico-sanitarie sono equivalenti (anche con accorgimenti come ventilazione naturale, maggiore superficie utile, riscontro d’aria opposto),
…allora l’agibilità
si può ottenere in deroga anche con soffitti a 2,40 m.
Esempio pratico: un’abitazione al piano terra, altezza interna 2,42 m, ma con finestre alte, doppio affaccio e soggiorno molto ampio. Con una relazione asseverata, può ottenere l’agibilità.
Quando NON si applica la derogaLa deroga non vale sempre, ecco i casi esclusi:
❌ Nuove costruzioni
Se stai costruendo oggi o demolendo per ricostruire, valgono ancora i
2,70 m minimi. Le deroghe si applicano solo agli edifici
esistenti, non ai nuovi.
❌ Ricostruzioni fuori tipologia
Se demolisci e ricostruisci modificando tipologia, volumetria o uso,
non puoi usare la deroga.
❌ Mancanza di documentazione tecnica
Senza
una relazione tecnica asseverata che attesti le condizioni igienico-sanitarie equivalenti,
l’agibilità non si ottiene.
Perché tutto questo è importante se vuoi vendere casaL’agibilità è un documento fondamentale nella compravendita:
- serve al notaio per il rogito;
- le banche lo richiedono per il mutuo;
- garantisce al compratore che l’immobile è salubre e regolare.
Vendere senza agibilità si può solo se l'acquirente accetta, ma comporta rischi e svalutazioni. Molti acquirenti rinunciano o chiedono forti sconti.
Con la Legge 18/2025,
hai una possibilità concreta di regolarizzare anche immobili con altezze inferiori, evitando problemi futuri.
Qui sotto trovi una tabella riepilogativa in formato pdf che potrai scaricare per capire meglio quali sono i casi in cui puoi beneficiare della deroga.